Fonte: CSV NET
A partire dal 1° maggio 2022 scatta l’obbligo di comunicare preventivamente l’avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, che dovrà essere assolto esclusivamente in via telematica, tramite il portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, accessibile tramite Spid e Cie.
L’indicazione è contenuta nella nota n. 573 del 28 marzo 2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
L’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quindi quello telematico, e non saranno ritenute valide (e saranno pertanto sanzionabili) le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
Si ricorda che, con riferimento agli enti non profit, occorre distinguere tra:
- quelli che svolgono esclusivamente attività non commerciali (con solo codice fiscale), i quali non devono inviare la comunicazione preventiva in relazione alle attività di lavoro autonomo;
- quelli che svolgono anche attività commerciali, in via esclusiva, prevalente o anche solamente marginale rispetto a quelle istituzionali: in tali situazioni l’obbligo di comunicazione scatta solo “con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale”.
Con l’ulteriore nota n. 393 del 1° marzo 2022, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito ulteriori aspetti, precisando che l’obbligo di comunicazione non c’è per i volontari che percepiscono esclusivamente rimborsi spese.