Il 1 gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di pubblicità e trasparenza in riferimento alla legge 124 del 4 agosto 2017, secondo il quale le Associazioni devono pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente, purché di ammontare complessivo pari o superiore ad euro 10.000,00.
✔️ Le organizzazioni devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina Facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono.
✔️Se l’ente non dispone di un spazio on-line, può, grazie al riscontro positivo del Ministero del Lavoro e Politiche sociali ad un quesito specifico avanzato da CSVnet, pubblicare le informazioni richieste su spazi on line messi a disposizione dai Centri Servizi per il Volontariato.
✔️La pubblicazione deve avvenire a tre condizioni:
- registrazione da parte dell’ente
- fornitura e responsabilità dei dati direttamente riconducibile a quest’ultimo (con dichiarazione firmata del legale rappresentante)
- agevole raggiungibilità della pagina dalle pubbliche amministrazioni e da terzi
Il documento, una volta caricato, sarà visibile nella pagina pubblica del tuo Ente, insieme ai dati anagrafici, e sarà sempre raggiungibile tramite link pubblico (permalink).