Distacco di personale e Iva: cosa cambia per gli enti del Terzo settore

20 Maggio 2025
grafica che rappresenta l'iva con due documenti su sfondo colorato

Dall’Agenzia delle entrate una circolare che specifica le conseguenze per gli enti non commerciali, sia con partita Iva che senza

DI Massimo Novarino, Cantiere Terzo Settore 19 Maggio 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, ha chiarito gli effetti dell’art. 16-ter del Decreto “Salva-infrazioni” (Dl 131/2024) sul trattamento IVA del distacco o prestito di personale, adeguandosi alla sentenza della Corte di Giustizia UE (C-94/19).

Fino al 2024, il distacco di personale tra enti era escluso dal campo IVA se comportava solo il rimborso dei costi sostenuti. Ma a partire dal 1° gennaio 2025, anche questi rimborsi – se effettuati a costo pieno – sono considerati prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA, salvo specifiche eccezioni.

Cosa cambia per gli enti del Terzo settore

La circolare distingue chiaramente la posizione degli enti del Terzo settore non commerciali (ETS), specificando in quali casi il distacco di personale resta fuori campo IVA:

  • quando l’ente non è titolare di partita IVA;
  • quando, pur avendo una partita IVA, l’operazione di distacco è effettuata al di fuori dell’attività commerciale.

Altri strumenti: codatorialità e avvalimento

Oltre al distacco, il documento dell’Agenzia delle Entrate analizza anche:

  • la codatorialità (nelle reti d’impresa): non genera obblighi IVA se vi è solo una ripartizione dei costi tra datori di lavoro congiunti;
  • l’avvalimento: può essere imponibile ai fini IVA se comporta un corrispettivo, anche sotto forma di rimborso.

Queste indicazioni segnano una svolta importante per gli ETS che ricorrono al distacco di personale, richiedendo un’attenta analisi della qualifica IVA delle operazioni, tenendo conto della natura dell’attività svolta, della presenza o meno di corrispettivi e della struttura organizzativa dell’ente.