Dipende. Ai sensi dell’art. 30, c. 2 del Dlgs. 117/2017 nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.


