Come previsto dall’art. 2364, comma 2, del Codice civile, l’assemblea per l’approvazione del bilancio debba essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Come previsto dall’art. 2364, comma 2, del Codice civile, l’assemblea per l’approvazione del bilancio debba essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.