L’Organo di Controllo deve essere istituito obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni previste dall’Art.30, comma 2 del Codice del Terzo Settore, di seguito riportate:
Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria, inoltre, quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del codice del Terzo settore.


