FAQ Avvisi pubblici
È comprensibile l’esigenza di gestire in modo efficace le riunioni con tanti soggetti e quindi, anche per evitare una eccessiva restrizione della platea, si potrebbe – se già non ipotizzato –prevedere un SOLO rappresentante per organizzazione da invitare. Il fatto che siano individuati un certo numero di tavoli tematici, dovrebbe già per sé ridurre il numero dei soggetti partecipanti.
Un’altra possibilità è prevedere un “accreditamento libero”, attraverso cui pre-selezionare i soggetti da invitare al percorso.
Di norma, come nelle procedure di co-programmazione, è l’amministrazione pubblica, in quanto
“procedente”, ad indire il procedimento, sulla base di apposito provvedimento, con il quale viene
indicato il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla relativa disciplina vigente, ed individuato il responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n.241/1990, e, quindi, avviato il procedimento, previa approvazione dei relativi atti.
La risposta è positiva
Sì, perché la ratio del “data base” è proprio quella di costruire un elenco di soggetti disponibili a co-programmare e co-progettare con quella P.A.
La risposta è positiva
Per dare maggiore enfasi alla differenza con le procedure ad evidenza pubblica di natura competitiva, sarebbe “bello” poterlo pubblicare in una sezione dedicata ai “rapporti con il Terzo Settore”
La clausola territoriale, peraltro ormai censurata dai giudici amministrativi, è caratteristica delle procedure ad evidenza pubblica di natura competitiva.
La co-progettazione è territoriale per sé: la “selezione” degli ETS a livello territoriale è in re ipsa
No. La definizione di criteri selettivi si pone nello specifico quando:
- al fine di definire le modalità di realizzazione del progetto oggetto del procedimento, occorre valutare diverse proposte progettuali ad esito dell’impossibilità di costruire una rete volontaria tra i partecipanti;
- l’avviso di co-progettazione preveda ex ante la presentazione di proposte progettuali da parte degli ETS
La convenienza, in primis, non riguarda soltanto un mero risparmio economico, ma sottende una valutazione più complessiva, da motivare da parte della P.A. procedente, nel senso di dimostrare che la convenzione consente di realizzare obiettivi sociali che attraverso il mercato non si sarebbe in grado di perseguire. In linea astratta, potrebbe anche registrarsi un costo superiore nell’utilizzo della convenzione rispetto – qualora applicabile – alle procedure ad evidenza pubblica di natura competitiva.
Sì. La ratio della previsione citata è da ricercare nella volontà del legislatore di favore processi di individuazione dei bisogni e di allocazione delle risorse necessarie a rispondere a quei bisogni quali “momenti” prodromici alla definizione delle modalità di realizzazione dei progetti ritenuti utili per affrontare quei bisogni. Tuttavia, nulla impedisce che la P.A. e gli ETS definiscano percorsi di co-progettazione che, peraltro, in taluni contesti territoriali potrebbero agire da stimolo per avviare percorsi di co-programmazione
Sì, in particolare se l’utilizzo dell’immobile è funzionale alla realizzazione di un progetto condiviso. In questo senso, si possono combinare le disposizioni di cui agli artt. 55 e 71 del Codice del Terzo Settore.
Sì. È, questa, uno dei “tratti inconfondibili” degli istituti giuridici cooperativi disciplinati dal CTS; in quanto alla realizzazione del progetto (condiviso) sono chiamati, seppure in modi diversi, sia le P.A. sia gli Enti del Terzo Settore.