faq giuridiche
A norma dell’articolo 35 del Codice del Terzo Settore la base associativa minima di una APS deve essere necessariamente formata da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.
A norma dell’articolo 36 del Codice del Terzo Settore la base associativa minima di una ODV deve essere necessariamente formata da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.
Secondo quanto previsto dall’articolo 15 del Codice del Terzo Settore, oltre alle scritture contabili e al registro dei volontari, gli enti del Terzo settore devono tenere i seguenti libri sociali:
- Il libro degli associati o aderenti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
Secondo quanto riportato nella nota ministeriale n. 1309 del 06/02/2019: “la previsione del requisito della maggior età ai fini dell’ammissione potrebbe non essere coerente con specifiche finalità civiche o solidaristiche e con attività che possano essere svolte anche da associati minorenni”. Pertanto, si ritiene necessaria una scrupolosa valutazione delle finalità statutarie dell’ente, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni che impediscano al candidato minorenne l’accesso e la partecipazione alla vita associativa.
Come previsto dall’art. 2364, comma 2, del Codice civile, l’assemblea per l’approvazione del bilancio debba essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Registro dei volontari è uno dei libri sociali obbligatori che le associazioni del Terzo Settore devono provvedere a tenere, secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del Codice del Terzo Settore. In questo registro devono risultare i nomi ed i relativi dati di tutti i volontari non occasionali di cui l’associazione si avvale per la realizzazione degli scopi statutari.
L’Organo di Controllo deve essere istituito obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni previste dall’Art.30, comma 2 del Codice del Terzo Settore, di seguito riportate:
Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria, inoltre, quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del codice del Terzo settore.
Il Revisore legale dei conti deve essere nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni previste dall’Art.31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, di seguito riportate:
Quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
Come chiarito dalla Nota ministeriale n. 1309 del 06.02.2019:” …con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito l’illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex legge, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.”
La principale differenza tra le qualifiche di ODV e APS sta nella destinazione delle proprie attività:
- Le ODV svolgono attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi (Art. 32 CTS);
- Le APS svolgono attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi (Art. 35 CTS).
No. L’assenza di compensi per lo svolgimento degli incarichi associativi è specificamente imposta alle ODV dall’articolo 34, comma 2 del Codice del Terzo Settore (con una deroga relativa ai componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali indicati nell’articolo 2397 del codice civile).
Per le APS, la previsione dell’attribuzione di un compenso a favore dei titolari delle cariche sociali è demandata all’autonoma scelta dell’ente, da declinarsi in ogni caso nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a) del CTS, di seguito riportata:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
In ogni caso, la corresponsione al titolare di una carica sociale, da parte della medesima organizzazione di appartenenza, di un compenso a fronte di attività svolta, diversa da quella riguardante l’incarico rivestito, incontra ulteriori limitazioni afferenti da un lato ad eventuali profili di conflitto di interesse; dall’altro al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, di cui al sopra richiamato articolo 8 commi 2 e 3 lettera a).
No. l’art. 17 del Codice del Terzo settore ai commi 3 e 5 stabilisce il principio di gratuità dell’attività del volontario, con eccezione del rimborso delle spese sostenute e documentate entro limiti massimi predefiniti.
No. A norma dell’articolo 17, comma 5 del CTS, vi è completa incompatibilità tra la posizione del volontario e ogni forma di prestazione lavorativa retribuita dall’ente di cui il volontario è associato o tramite cui presta attività volontaria.
Il decreto legge “Semplificazioni” (d.l. n. 77 del 31 maggio 2021) ha introdotto all’art. 66 una nuova proroga per gli Enti del Terzo Settore chiamati ad adeguare con le maggioranze ordinarie i propri statuti alla Riforma del Terzo Settore. La nuova scadenza è fissata al 31.05.2022.
Con l’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, anche le Onlus saranno chiamate ad operare una scelta, ai fini dell’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore. La qualifica di ONLUS, infatti, non ricompresa tra le sette sezioni da cui sarà composto il RUNTS, verrà meno a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione UE sulle nuove misure fiscali (Art. 104 CTS). Le Onlus che non entreranno a far parte del RUNTS dovranno sciogliersi e devolvere il loro patrimonio residuo ad altra associazione non lucrativa.
Si, a patto che a queste non corrispondano privilegi o svantaggi, come ad esempio l’esenzione dal pagamento della quota associativa o l’interdizione dal diritto di voto in assemblea.
Secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Codice del Terzo Settore:
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
No, è una facoltà dell’ente richiedere il versamento della quota associativa ai propri iscritti.
La scadenza per la trasmissione del bilancio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è fissata al 30 giugno di ogni anno. (Art. 48, comma 3 del Codice del Terzo Settore).
Il riconoscimento dell’ente fa riferimento alla personalità giuridica e non come erroneamente si è portati a credere, all’iscrizione dello stesso nei registri regionali ODV/APS. La personalità giuridica è, nello specifico, la caratteristica di quegli enti che rispondono ad eventuali debiti e/o obbligazioni di natura civilistica esclusivamente tramite il patrimonio dell’ente, senza toccare quello dei singoli associati. La disciplina del riconoscimento è dettata dagli articoli da 14 a 35 del codice civile e dalle norme del D.P.R. 361/2000. Per ottenerlo occorre presentare apposita domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, presentando determinate garanzie formali e patrimoniali.
Link utili: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/RICONOSCIMENTO/#id2