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faq giuridiche
A norma dell’articolo 35 del Codice del Terzo Settore la base associativa minima di una APS deve essere necessariamente formata da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.
A norma dell’articolo 36 del Codice del Terzo Settore la base associativa minima di una ODV deve essere necessariamente formata da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.
Secondo quanto previsto dall’articolo 15 del Codice del Terzo Settore, oltre alle scritture contabili e al registro dei volontari, gli enti del Terzo settore devono tenere i seguenti libri sociali:
- Il libro degli associati o aderenti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
Secondo quanto riportato nella nota ministeriale n. 1309 del 06/02/2019: “la previsione del requisito della maggior età ai fini dell’ammissione potrebbe non essere coerente con specifiche finalità civiche o solidaristiche e con attività che possano essere svolte anche da associati minorenni”. Pertanto, si ritiene necessaria una scrupolosa valutazione delle finalità statutarie dell’ente, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni che impediscano al candidato minorenne l’accesso e la partecipazione alla vita associativa.
Come previsto dall’art. 2364, comma 2, del Codice civile, l’assemblea per l’approvazione del bilancio debba essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il Registro dei volontari è uno dei libri sociali obbligatori che le associazioni del Terzo Settore devono provvedere a tenere, secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del Codice del Terzo Settore. In questo registro devono risultare i nomi ed i relativi dati di tutti i volontari non occasionali di cui l’associazione si avvale per la realizzazione degli scopi statutari.
L’Organo di Controllo deve essere istituito obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni previste dall’Art.30, comma 2 del Codice del Terzo Settore, di seguito riportate:
Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
La nomina dell’organo di controllo è obbligatoria, inoltre, quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del codice del Terzo settore.
Il Revisore legale dei conti deve essere nominato obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni previste dall’Art.31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, di seguito riportate:
Quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
Come chiarito dalla Nota ministeriale n. 1309 del 06.02.2019:” …con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito l’illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex legge, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.”
La principale differenza tra le qualifiche di ODV e APS sta nella destinazione delle proprie attività:
- Le ODV svolgono attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi (Art. 32 CTS);
- Le APS svolgono attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi (Art. 35 CTS).
No. L’assenza di compensi per lo svolgimento degli incarichi associativi è specificamente imposta alle ODV dall’articolo 34, comma 2 del Codice del Terzo Settore (con una deroga relativa ai componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali indicati nell’articolo 2397 del codice civile).
Per le APS, la previsione dell’attribuzione di un compenso a favore dei titolari delle cariche sociali è demandata all’autonoma scelta dell’ente, da declinarsi in ogni caso nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a) del CTS, di seguito riportata:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
In ogni caso, la corresponsione al titolare di una carica sociale, da parte della medesima organizzazione di appartenenza, di un compenso a fronte di attività svolta, diversa da quella riguardante l’incarico rivestito, incontra ulteriori limitazioni afferenti da un lato ad eventuali profili di conflitto di interesse; dall’altro al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, di cui al sopra richiamato articolo 8 commi 2 e 3 lettera a).
No. l’art. 17 del Codice del Terzo settore ai commi 3 e 5 stabilisce il principio di gratuità dell’attività del volontario, con eccezione del rimborso delle spese sostenute e documentate entro limiti massimi predefiniti.
No. A norma dell’articolo 17, comma 5 del CTS, vi è completa incompatibilità tra la posizione del volontario e ogni forma di prestazione lavorativa retribuita dall’ente di cui il volontario è associato o tramite cui presta attività volontaria.
Il decreto legge “Semplificazioni” (d.l. n. 77 del 31 maggio 2021) ha introdotto all’art. 66 una nuova proroga per gli Enti del Terzo Settore chiamati ad adeguare con le maggioranze ordinarie i propri statuti alla Riforma del Terzo Settore. La nuova scadenza è fissata al 31.05.2022.
Con l’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, anche le Onlus saranno chiamate ad operare una scelta, ai fini dell’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore. La qualifica di ONLUS, infatti, non ricompresa tra le sette sezioni da cui sarà composto il RUNTS, verrà meno a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione UE sulle nuove misure fiscali (Art. 104 CTS). Le Onlus che non entreranno a far parte del RUNTS dovranno sciogliersi e devolvere il loro patrimonio residuo ad altra associazione non lucrativa.
Si, a patto che a queste non corrispondano privilegi o svantaggi, come ad esempio l’esenzione dal pagamento della quota associativa o l’interdizione dal diritto di voto in assemblea.
Secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Codice del Terzo Settore:
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
No, è una facoltà dell’ente richiedere il versamento della quota associativa ai propri iscritti.
La scadenza per la trasmissione del bilancio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è fissata al 30 giugno di ogni anno. (Art. 48, comma 3 del Codice del Terzo Settore).
Il riconoscimento dell’ente fa riferimento alla personalità giuridica e non come erroneamente si è portati a credere, all’iscrizione dello stesso nei registri regionali ODV/APS. La personalità giuridica è, nello specifico, la caratteristica di quegli enti che rispondono ad eventuali debiti e/o obbligazioni di natura civilistica esclusivamente tramite il patrimonio dell’ente, senza toccare quello dei singoli associati. La disciplina del riconoscimento è dettata dagli articoli da 14 a 35 del codice civile e dalle norme del D.P.R. 361/2000. Per ottenerlo occorre presentare apposita domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, presentando determinate garanzie formali e patrimoniali.
Link utili: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/RICONOSCIMENTO/#id2
faq amministrative e fiscali
- Riunione consiglio direttivo e assemblea straordinaria per approvazione bilancio finale, deliberazione scioglimento e nomina liquidatore;
- Presentazione mod. AA5/6 (o mod. AA7/10 se con partita IVA) all’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni. NB: il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica: direttamente, tramite il servizio Entratel e Fisconline, oppure, indirettamente, per tramite un intermediario abilitato;
- Cancellazione dal RUNTS o dal registro regionale;
- Devoluzione patrimonio residuo, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio (Artt. 8 e 9 D.Lgs. 117/2017).
Fiscalmente i documenti vanno conservati per 5 anni, civilisticamente per 10 anni.
Nel caso l’ETS intenda richiedere la P.IVA, dovrà compilare e presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello AA7/10.
Fermo restando che le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale possono godere delle agevolazioni fiscali previste dagli art. 79, 84 e 85 del D.Lgs. 117/2017, è da sottolineare il fatto che il Codice del Terzo Settore ammette che possano essere titolari di partita IVA, con la possibilità di aderire a regimi fiscali agevolati.
NB: In ogni caso, non è necessario aprire la partita IVA nel caso in cui l’attività di natura commerciale sia svolta occasionalmente e non implichi una organizzazione complessa: in questo caso, infatti, l’attività potrà generare un reddito (c.d. reddito diverso) da assoggettare a IRES (imposta sul reddito) ma non ad IVA.
Nel caso di produzione di redditi l’ETS dovrà rivolgersi ad un professionista abilitato per la predisposizione e trasmissione telematica delle seguenti dichiarazioni fiscali:
- Modello redditi;
- Modello IRAP;
- Liquidazioni periodiche IVA (LIPE) a cadenza trimestrale (solo in caso di attività d’impresa, salvo opzione ai regimi forfetari);
- Modello IVA (solo in caso di attività d’impresa, salvo opzione ai regimi forfetari);
- Modello Intrastat, nel caso di cessioni/acquisti intracomunitari
I principali adempimenti fiscali inerenti l’erogazione di compensi, anche occasionali, consistono nella presentazione dei seguenti documenti:
- Modello F24 per versamento ritenute d’acconto (se dovute) entro il 16 del mese successivo
- Certificazione Unica entro il 7 marzo dell’anno successivo
- Modello 770 entro il 30 novembre dell’anno successivo
- Modello IRAP (“Quadro Retribuzioni”) entro il 30 novembre dell’anno successivo
Le ODV possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari (Art.33 D.Lgs. 117/2017)
Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (Art.36 D.Lgs. 117/2017)
Un ETS può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali: 5 per mille, quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività di cui all’articolo 6.
Gli ETS possono ricevere erogazioni liberali ai sensi dell’art.83 D.Lgs. 117/2017.
Le erogazioni liberali posso essere erogate sia in contanti sia con mezzi di pagamento tracciabili. Nel caso di erogazioni in contanti l’ETS dovrà rilasciare una ricevuta al donatore.
Le erogazioni effettuate con mezzo di pagamento tracciabile producono dei benefici fiscali al donatore. In particolare:
Le persone fisiche possono
- Dedurre la donazione dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato.
- Detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato fino ad un massimo di 30.000 euro; la detrazione è elevata al 35% nel caso di erogazione liberale ad OdV
Gli enti e le società possono
- Dedurre le donazioni dal proprio reddito per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato.
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129, modificata nella formulazione attuale dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”), che ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli enti non profit.
L’obbligo in questione si applica alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Per tale adempimento la data di scadenza è il 30 giugno di ogni anno, data entro cui gli ETS dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco dei contributi ricevuti da enti pubblici pari o superiori a 10.000,00 euro. I contributi possono essere non solo in denaro ma anche “in natura”. La circolare del Ministero del Lavoro ha precisato che si intendono quindi ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione.
La circolare ministeriale ha specificato che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
- denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- somma incassata (dalla singola PA);
- data di incasso;
- causale.
NB: A norma della circolare del M.L.P.S. n. 6 del 25 giugno 2021 non è da considerare contributo da ente pubblico il gettito del 5 x mille.
Dipende. Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 117/2017 le associazioni, riconosciute o non riconosciute, devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità;
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina dell’organo di revisione è inoltre obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del Dlgs. 117/2017.
Svolge una funzione di controllo interno all’ETS (Art. 30, c. 6 del Dlgs. 117/2017).
All’organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti, qualora vengano superati i limiti previsti dal codice del Terzo settore per l’obbligatorietà dell’organo di revisione; in tal caso, l’organo di controllo deve essere composto interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397
c.2 del Codice Civile: ciò al fine di assicurare all’organo requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale: nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti professionali menzionati in precedenza devono essere posseduti da almeno uno dei componenti (Art. 30, c. 5 del Dlgs. 117/2017).
Dipende. Ai sensi dell’art. 30, c. 2 del Dlgs. 117/2017 nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Solamente per le imprese sociali e gli altri Enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi, o entrate comunque denominate, superiori ad 1 milione di euro. Il Bilancio sociale va depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet (art.14 Dlgs. 117/2017).
Il Bilancio sociale va redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”
Possono accedere al 2 per mille le associazioni, riconosciute e non riconosciute, in possesso dei seguenti due requisiti:
- Avere, nel proprio atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali;
- Risultare esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di iscrizione.
Il riferimento normativo per il beneficio del 2 per mille è il Decreto 104/2020 e il Dpcm del 16 aprile 2021. La procedura di iscrizione e gestione del beneficio è disponibile sul sito web del Ministero della Cultura.
NB: il 2 per mille è una misura “una tantum” quindi non è detto che sia confermata ogni anno.
Gli enti destinatari del contributo hanno l’obbligo di:
- Redigere il rendiconto delle somme percepite entro 12 mesi dal momento in cui sono state ricevute;
- Redigere una relazione illustrativa all’interno della quale deve essere contenuta una descrizione puntuale delle attività che sono state realizzate grazie a tale contributo;
- Trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa all’amministrazione erogatrice, ma solo nel caso in cui il contributo sia superiore ad euro 20.000,00 entro 30 giorni dalla compilazione del rendiconto;
Tutti gli ETS, dovranno comunque pubblicare sul proprio sito istituzionale il rendiconto e la relazione sull’utilizzo del 5 per mille. Entro 7 giorni dalla dovuta pubblicazione dovranno trasmettere tramite PEC alla amministrazione erogatrice il link di avvenuta pubblicazione.
Un ETS che intende percepire il 5 per mille dell’Irpef dei singoli contribuenti, dovrà iscriversi nell’elenco permanente dei beneficiari di tale gettito gestito, ad oggi, dall’Agenzia delle Entrate con le procedure definite dalla stessa. Per maggiori dettagli sulle procedure di accreditamento per l’iscrizione nelle liste permanenti dei beneficiari del 5 per mille consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate:
Il decreto normativo di riferimento è il D.Lgs. 111/2017.
Per ogni raccolta pubblica di fondi effettuata, va redatto un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, che va inserito all’interno del bilancio di esercizio (art. 87, c.6 D.Lgs.117/17).
Gli ETS non commerciali, comprese le Odv e le Aps che si avvalgono del regime forfetario speciale, devono inserire all’interno del bilancio di esercizio un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche attraverso una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate nel corso dell’esercizio.
I rendiconti delle raccolte pubbliche di fondi, unitamente al bilancio di esercizio, devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), ai fini della pubblicazione.
Le raccolte pubbliche di fondi costituiscono una particolare tipologia di raccolta fondi, la quale prevede la cessione (anche tramite la vendita) di beni di modico valore o servizi ai sovventori in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Tali eventi non vengono considerati attività commerciale, anche laddove i beni o i servizi siano venduti ad un prezzo determinato, proprio perché possono essere effettuati solamente a livello occasionale, e quindi in numero limitato durante l’anno (Testo unico delle imposte sui redditi TU n. 917/1986).
Sì. Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.117/17 gli ETS possono organizzare raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, con l’impiego di risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.
Gli ETS sono distinti ai fini del bilancio in:
- Ordinari (con proventi superiori a Euro 220.000);
- Minori (con proventi inferiori a Euro 220.000).
Il bilancio degli Ordinari è composto da: Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale (con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente), Relazione di missione (che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie» oltre a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6) (art.13, c. 1 del D.Lgs 117/2017).
Il bilancio dei Minori è composto da: Rendiconto per cassa (art.13, c. 2 del D.Lgs 117/2017).
Il bilancio deve essere redatto «in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore» (art. 13, c. 3 del D.Lgs 117/2017). Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno. (art. 48, c. 3 del D.Lgs 117/2017).
Ai sensi degli art. 15 e 17 del D.Lgs. 117/17 vanno tenuti i seguenti libri sociali:
- Il libro degli associati o aderenti (art.15);
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (art.15);
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali (art.15);
- Il registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art. 17 del D.Lgs 117/2017).
I principali adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla gestione ordinaria sono i seguenti:
- Tenuta libri sociali;
- Tenuta della contabilità e predisposizione e deposito bilancio d’esercizio;
- Predisposizione e deposito bilancio raccolte fondi;
- Predisposizione e deposito rendiconto 5 per mille (d.lgs. 111/2017);
- Predisposizione e deposito bilancio sociale;
- Nomina organo di controllo e nomina del revisore legale dei conti.
La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione. (art. 18 del D.Lgs 117/2017)
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 56 del D.Lgs 117/2017).
- Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del mod. AA5/6 (o mod. AA7/10 in caso di partita IVA) entro 30 giorni
- Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello EAS entro il 31 marzo dell’anno successivo per le associazioni non iscritte al registro regionale/R.U.N.T.S. (ETS iscritti ESENTI) (art. 30 del D.L. 185/2008 )
N.B.: le variazioni che comportino modifiche statutarie richiedono la redazione ed il deposito di un nuovo statuto.
No. Il modello EAS va presentato ogniqualvolta, nel corso della vita associativa, intervengano delle variazioni sostanziali per l’ente [Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 (entrate da sponsorizzazioni) e 21 (costi per messaggi pubblicitari per servizi a pagamento erogati dall’associazione), oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23 (totale entrate), 24 (numero soci), 30 (erogazioni liberali) e 31 (contributi pubblici). Se a variare è stato soltanto il nominativo del Presidente, non è necessario inviare un nuovo modello EAS ma la variazione va comunicata all’Agenzia delle Entrate locale utilizzando lo stesso modulo compilato per la richiesta del codice fiscale al momento della costituzione dell’associazione (modello AA5/AA6). E’ invece obbligatorio mandare un nuovo modello se sono variati altri dati, ad esempio se vi è stato il rinnovo delle cariche e sono variati i nominativi dei consiglieri, se l’associazione ha iniziato a vendere beni o servizi, se ha assunto personale dipendente, se, in caso di possesso di partita IVA, ha optato per il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, ecc. Il modello va compilato anche nelle parti che non hanno subito variazioni]. Il termine di presentazione del modello EAS di variazione è fissato al 31 marzo dell’anno successivo all’avvenuta variazione. Si ricorda che gli ETS iscritti ai registri regionali/RUNTS sono, in ogni caso, esentati dall’obbligo di presentazione del modello EAS
Il modello va trasmesso all’Agenzia delle Entrate, in via telematica direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione (art. 30 D.L. 185/2008).
Ad oggi sono obbligati a presentare il modello EAS tutti gli ETS (indipendentemente dalle modalità di costituzione).
Qualora si verifichi la necessità di procedere con una modifica dello statuto, dopo aver convocato l’assemblea straordinaria (con maggioranze qualificate), redatti il verbale e il nuovo statuto, gli stessi devono essere registrati – entro 20 giorni dall’assemblea – presso il competente Ufficio di Registro compilando il modello 69.
La legge non impone che questi documenti siano redatti in una forma particolare (possono essere redatti con atto pubblico da un notaio o con scrittura privata dai soci) e neanche che siano registrati. La loro registrazione consente per di attribuire all’atto costitutivo e allo statuto data certa ai sensi dell’art. 2704 Codice Civile; , quindi, consigliabile registrare Statuto e Atto Costitutivo perch in questo modo essi acquistano un “valore aggiunto” utile, ad esempio, per stipulare contratti, richiedere contributi ad Enti Pubblici, impiegarli in caso di controversie legali.
- Redazione atto costitutivo e statuto conformi al Codice del Terzo Settore
- Attribuzione codice fiscale (mod. AA5/6 o, in caso di partita IVA, mod. AA7/10) e deposito atto costitutivo e statuto all’Agenzia delle Entrate (mod. A69 – con versamento imposta di registro per Euro 200,00 tramite mod. F24 e applicazione marche da bollo da Euro 16,00 ogni 100 righe) entro 20 giorni. N.B.: le OdV sono esenti da imposta di registro ed imposta di bollo (Art. 82 D.Lgs 117/2017); Iscrizione al registro regionale/R.U.N.T.S.;
- Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione (art. 30 D.L. 185/2008).