Un’analisi della situazione per gli enti del Terzo settore, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che vorranno accedere al riparto con alcune tabelle di sintesi in base alle casistiche. Chiarimenti anche per gli enti in trasmigrazione
Daniele Erler, Cantiere Terzo Settore 15 marzo 2023
Nei giorni scorsi è stata aperta la possibilità di presentare domanda per l’iscrizione al 5 per mille 2023 per le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) non presenti nei rispetti elenchi permanenti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato sul proprio sito come gli enti che sono stati coinvolti nel processo di “trasmigrazione” al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), e che sono già inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del dpcm 23 luglio 2020, saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2023 a prescindere dalla data in cui ottengano il provvedimento di iscrizione nel registro unico.
In questo contributo, dopo aver ricordato le caratteristiche e le categorie beneficiarie del 5 per mille, si analizzerà in particolare la situazione relativa all’iscrizione al beneficio per il 2023 per gli enti del Terzo settore (Ets), le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche.
Cos’è e chi può accedere al 5 per mille
Si ricorda anzitutto che il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare, a favore di determinati soggetti giuridici (beneficiari), una parte delle imposte, comunque dovute, sui redditi prodotti nell’anno precedente. Non si tratta di una vera e propria donazione, visto che i contribuenti sono comunque obbligati dalla legge a destinare il 5 per mille della loro imposta Irpef; qualora non venga indicata alcuna scelta, le somme in questione vanno allo Stato.
Il dpcm 23 luglio 2020 ha ridefinito le modalità e i termini per l’accesso al riparto del 5 per mille, elencando come beneficiari del contributo i seguenti soggetti:
- gli enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- gli enti della ricerca scientifica e dell’università;
- gli enti della ricerca sanitaria;
- il Comune di residenza del contribuente;
- le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.